Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.

Scopri come funziona il servizio di pignoramento presso terzi 

Cosa facciamo nel concreto

Siamo presenti sul territorio con sportelli dedicati, per permettere ai contribuenti di eseguire i versamenti in comodità e semplicità.

Accertamento e riscossione coattiva delle entrate degli enti locali
  • Tributi: IMU -TARI/TARES – TASI – Imposta di soggiorno;
    Entrate patrimoniali di competenza dell’Ente (canone idrico, Canone Unico Patrimoniale (CUP), Mense scolastiche, Rette asili, Votive e servizi cimiteriali, Servizi a domanda individuale in genere, Oneri edilizi);
  • Nonché riscossione coattiva con lo strumento dell’ingiunzione fiscale r.d. 1910 delle sanzioni al codice della strada (CDS);
Altri servizi
  • Lettura contatori idrici e formazione lista di carico con relativa stampa e spedizione dell’avviso di pagamento, rendicontazione degli incassi e predisposizione dell’avvio procedura coattiva;
  • Fase esecutiva e cautelare secondo il Titolo II D.P.R. 602 del 29 settembre del 1973;
  • Fornitura di servizi connessi alla riscossione locale (servizi WEB, prodotti informatici, eccetera);
  • Attività e servizi in favore degli Enti Locali (riscossione, rendicontazione incassi, acquisizione ottica, eccetera);
  • Servizio di Tesoreria complesso di operazioni relative alla gestione finanziaria dell’Ente, finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed a tutti gli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’Ente Trasferimento ed archiviazione con firma digitale di mandati e reversali;
  • Aggiornamento costante e continuativo dell’attività di accertamento delle entrate e della riscossione coattiva secondo la normativa vigente, curato dal proprio staff legale che assicura il rispetto dell’attività alle novità legislative introdotte in materia.
Modalità riscossione coattiva
  • Aggiornamento dati anagrafici dei contribuenti con predisposizione e monitoraggio di elenchi nominativi con interrogazioni alle Banche Dati disponibili (Anagrafe Comunale, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Agenzia del Territorio, PRA ecc.)
  • Emissione e notifica delle ingiunzioni di pagamento e/o intimazioni con calcolo di quote aggiuntive (se richiesto di maggiorazioni, interessi, sanzioni, oneri ex art 803 l.160/2019, spese)
  • Emissione di uno o più solleciti di pagamento
  • Analisi e valutazione delle possidenze del contribuente finalizzate ad incrementare la performance di recupero
  • Gestione del contenzioso nel rispetto delle normative vigenti con proprio staff legale;
Notifica degli atti ai sensi dell’art 60 DPR 600/73
  • Attività di ricerca indirizzi telematici e successiva notifica mezzo PEC nei confronti dei soggetti iscritti nei pubblici registri, tale strumento consente la certezza della ricezione degli atti;
  • In via residuale la So.Ge.R.T. spa procede alla notifica degli atti, ove previsto per legge, con l’invio di posta raccomandata A/R, atto giudiziario, o con l’ausilio di messi notificatori che garantiscono l’esito della notifica stante la capillarità della rete di notificatori incaricati;

Comune funzionano le procedure disciplinate dal II capo del DPR 602/73

Cosa sono le procedure cautelari

Si tratta di procedure strumentali volte a garantire la tutela del credito affidato al concessionario la cui opportunità si rileva anche nel requisito essenziale per la sua iscrizione; infatti per la natura cautelare e intrinsecamente provvisoria, è adottabile anche nei casi in cui il credito dell’amministrazione finanziarla sia contestato, ma è ragionevole sostenerne l’esistenza. Pertanto, presupposto di esso è la mera ragione del credito e non già la sua effettiva esistenza, circostanza questa che ne amplia la sfera di utilizzabilità, garantendo al concessionario un efficace ed agevole strumento di recupero del credito e strumento di contrasto alla distrazione delle somme con indiscutibile vantaggio economico per l’Ente creditore.

Tali procedure si suddivono in due tipologie: fermo amministrativo del veicolo e ipoteca sugli immobili.

 

Fermo amministrativo su beni mobili registrati del contribuente/debitore                    

Tecnicamente, in base al comma 1 dell’art. 86 dpr 602/73, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’ingiunzione fiscale, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore, che, per quanto attiene i beni mobili registrati, si esegue mediante iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (Pra) a cura del concessionario.

Prima dell’attivazione della procedura il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo, sul veicolo corrispondente alla targa indicata.

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata allegando la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del veicolo. (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

Avvenuta l’iscrizione, il concessionario ne dà comunicazione al contribuente e successivamente alla sua iscrizione, questo, impedisce al debitore la possibilità di circolare con il mezzo sottoposto alla misura cautelare.

Quando il debito viene integralmente pagato, il concessionario trasmette telematicamente il provvedimento di cancellazione al PRA. Il contribuente, quindi, non deve presentare alcuna istanza.

Il vantaggio dell’utilizzo di tale strumento si evidenzia soprattutto nella circostanza che non soggiace a particolari limiti minimi per la sua applicabilità e comporta per il destinatario la necessità di provvedere al pagamento degli importi al di poter godere nuovamente del bene.

 

Iscrizione ipotecaria sui beni immobili del contribuente

Nell’ipotesi di debiti, complessivamente superiori a € 20.000,00, il concessionario può procedere alla iscrizione dell’ipoteca su uno o più immobili del contribuente ai sensi dell’art. 77 DPR 602/73. Come nell’ipotesi del fermo anche per l’ipoteca, il concessionario invia al debitore una comunicazione preventiva che dà 30 giorni di tempo dalla notifica per mettersi in regola con il pagamento integrale delle somme ingiunte.

Decorsi infruttuosamente i 30 giorni, il concessionario è legittimato a iscrivere la procedura cautelare.  La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.

L’opportunità dell’utilizzo di tale procedura si palesa soprattutto nell’ipotesi in cui il contribuente proceda volontariamente alla vendita dell’immobile sottoposto alla misura cautelare ovvero nell’ipotesi in cui sia avviata da terzi una procedura esecutiva immobiliare, l’ente potrà soddisfare il credito a seguito della realizzazione della vendita all’incanto. L’ulteriore innegabile vantaggio è quello di creare una garanzia reale sul bene societario che possa tutelare il credito dell’ente nell’ipotesi in cui vi sia un evento concorsuale – quale il fallimento – che possa travolgere il debitore.

 

Come funzionano le procedure esecutive

L’espropriazione forzata, disciplinata dal II capo del DPR 602/73, prende avvio con il pignoramento che può avere ad oggetto sia somme di denaro (anche in possesso di terzi) beni mobili e beni immobili ed è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione ad adempiere ex art 50 DPR 602/73 nel caso in cui la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione fiscale sia avvenuta da più di un anno. Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito.

 

Pignoramento presso terzi di crediti fitti e pigioni ex art 72 bis DPR 602/73

Vero cuore pulsante dell’attività esecutiva della riscossione proposta dalla So.Ge.R.T. S.p.A., è la procedura di pignoramento presso terzi prevista dall’art. 72 bis dpr 602/73 (cosiddetto pignoramento esattoriale effettuato su conto corrente, su stipendio, su fitti e pigioni).
La procedura esecutiva in parola, voluta dal Legislatore a garanzia del superiore interesse della Pubblica Amministrazione di soddisfare il proprio credito, permette alla società di riscossione di notificare un atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento stragiudiziale ai soggetti individuati quali debitor debitoris, (istituti di credito, datore di lavoro) i quali devono provvedere immediatamente a staggire le somme e a versarle nel termine massimo di giorni 60. Contabilizzato il pagamento il concessionario provvede in autonimia ad inviare nei confronti degli ulteriori terzi provvedimento di revoca della procedura.

Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, il terzo deve attenersi ai seguenti limiti: fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo; tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo; sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

La particolare procedura azionata dal concessionario per la sua natura apud judicem ovvero senza il coinvolgimento dell’autorità Giudiziaria, rappresenta l’indubbio vantaggio sia in termini di spese che di speditezza dell’intera azione esecutiva.

Il Legislatore ha pertanto concesso ai soggetti iscritti all’Albo dei concessionari per la riscossione (quale è la So.Ge.R.T. S.p.A.), uno strumento di recupero coattivo dei tributi e delle entrate patrimoniali degli Enti, molto incisivo.
L’efficacia di questo mezzo è massimizzata dalla circostanza che la So.Ge.R.T. spa, comprendendo gli innegabili vantaggi per il recupero del credito affidato dall’ente, ha deciso di investire sia in termini di strumenti informatici finalizzati all’individuazione dei soggetti terzi debitori sia con personale altamente qualificato e di un ufficio legale specializzato in materia che seguono costantemente le procedure di pignoramento, tale scelta imprenditoriale ha permesso di acquisire un notevole know- how che consente di gestire con tale procedura tutte le pratiche affidate.

 

Pignoramento immobiliare

Il concessionario decorso il termine di 6 mesi dalla comunicazione dell’iscrizione ipotecaria dà corso alle procedure esecutive e alla vendita all’asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste la morosità del contribuente in presenza di determinate condizioni previste ex lege. In particolare non deve essere l’unico immobile di proprietà del debitore e l’importo complessivo del debito deve essere superiore a 120 mila euro.

Il pignoramento immobiliare dell’Agente della riscossione è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni. L’avviso contiene: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno; d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l’importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell’imposta, l’indicazione degli interessi di mora e delle spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell’incanto; g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte; h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario; i) l’ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.

La disciplina prevede che il contribuente, con il consenso di concessionario, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto.

All’esito dell’incanto l’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.

La peculiarità di tale strumento è quello di riuscire a concretizzare il diritto di credito dell’ente soprattutto per le esposizioni di maggior rilievo che notoriamente incidono sui bilanci dell’ente, inoltre l’efficienza ed efficacia della procedura è assicurata dalla scelta della società di affidarsi a personale altamente qualificato che si occupa all’interno dell’azienda in modo preminente e continuativo di tale attività.

Pignoramento mobiliare

La procedura in commento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale della riscossione rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

L’Ufficiale della Riscossione pignoramento mobiliare si compie la redazione di un processo verbale ove con l’individuazione dei beni e l’allegazione della prova fotografica. il debitore, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, può domandare la sostituzione delle cose o dei crediti pignorati con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

La custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. L’agente non può essere nominato custode ma può, in ogni tempo, disporne la sostituzione.

Tale azione esprima la sua potenzialità come ipotesi residuale, ovvero quando le altre azioni esecutive siano risultate infruttuose, inoltre nell’ipotesi di pignoramento negativo stante l’assenza di beni pignorabili si la certezza dell’inesigibilità della posizione affidata.

 

Pignoramento di autoveicoli – autoveicoli – rimorchi

Il procedimento di espropriazione forzata dei beni mobili è disciplinato dall’articolo 521 bis del codice di procedura civile, secondo il quale il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notifica al debitore e successiva trascrizione nei pubblici registri (PRA).

Il pignoramento contiene l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i veicoli alla garanzia del credito nonchè l’intimazione a consegnare entro dieci giorni il bene pignorato (nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi) all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e’ compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.

Con il pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, senza diritto a compenso sino alla consegna all’IVG. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al concessionario.

Nell’ipotesi in cui gli organi di polizia accertino la circolazione del veicolo pignorato, procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso del veicolo e lo consegnano all’istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato e’ stato rinvenuto.

La peculiarità e punto di forza di tale strumento è quello di stimolare il contribuente all’assolvimento del proprio debito al fine di non perdere la titolarità del proprio veicolo o solo la possibilità di utilizzo dello stesso.

 

GLI STRUMENTI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

Accertamento esecutivo

 L’articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019 ha introdotto il cosiddetto accertamento esecutivo.

In particolare, il comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. In tal modo, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione.

L’accertamento esecutivo riguarda non solo le entrate tributarie (Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera), ma anche quelle patrimoniali (come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico restano escluse le sanzioni al CDS). Opera per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche – specifica la norma – con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata.

Si tratta, dunque, di atti “impoesattivi”, in quanto concentrano in un solo provvedimento sia la funzione impositiva che quella esattiva, valendo anche come titolo esecutivo e precetto.

INGIUNZIONE FISCALE EX R.D. 639/1910

L’ingiunzione fiscale è un istituto risalente nel tempo (ed ora strumento residuale solo per le sanzioni al CDS e gli accertamento ante 2020 ovvero non esecutivi), concepito per la riscossione con modalità procedurali accelerate dei crediti dello Stato e degli enti pubblici e strutturato sullo schema dei provvedimenti monitori. Le ingiunzioni fiscali sono atti consistenti nell’ordine al debitore di pagare entro trenta giorni la somma dovuta. Si tratta di uno strumento che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.

L’ingiunzione ai sensi  e per l’effetto dell’art. 229 del d.lgs. 19.2.1998, n. 51 costituisce titolo esecutivo quando non vi sia opposizione da parte del debitore entro trenta giorni dalla data di notifica o quando l’opposizione sia rigettata.

Accertamento esecutivo

 

L’articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019 ha introdotto il cosiddetto accertamento esecutivo.

In particolare, il comma 792 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. In tal modo, riducendo il tempo intercorrente tra la fase accertativa e quella di riscossione.

L’accertamento esecutivo riguarda non solo le entrate tributarie (Imu, Tari, Tosap, imposta sulla pubblicità, eccetera), ma anche quelle patrimoniali (come gli oneri di urbanizzazione, il servizio idrico). Opera per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche – specifica la norma – con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, in base alle norme che regolano ciascuna entrata. In merito, l’amministrazione finanziaria, nell’ambito di un incontro con la stampa specializzata, ha precisato che non sono interessati dalla novità gli atti già formati e protocollati entro il 31 dicembre 2019 e spediti per la notifica successivamente a quel termine.

Si tratta, dunque, di atti “impoesattivi”, in quanto concentrano in un solo provvedimento sia la funzione impositiva che quella esattiva, valendo anche come titolo esecutivo e precetto.

Fermo amministrativo su beni mobili del contribuente/debitore

                       

In termini generali, il fermo amministrativo è uno strumento di autotutela cautelare a garanzia del credito vantato dall’Amministrazione finanziaria ovvero dall’Ente locale.

Tecnicamente, In base al comma 1 dell’art. 86 dpr 602/73, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore, che, per quanto attiene i beni mobili registrati, si esegue mediante iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari (Pra) a cura del concessionario.

Prima dell’attivazione della procedura il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo, sul veicolo corrispondente alla targa indicata.

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

Avvenuta l’iscrizione, il concessionario ne dà comunicazione al contribuente nel termine di cinque giorni (art. 4 dm 503/98 c. 1, in parte soppresso) e successivamente alla sua iscrizione, questo, impedisce al debitore la possibilità di circolare con il mezzo sottoposto alla misura cautelare.

L’opportunità nell’utilizzo del fermo amministrativo si rileva anche nel requisito essenziale per la sua iscrizione; infatti per natura cautelare e intrinsecamente provvisoria, è adottabile anche nei casi in cui il credito dell’amministrazione finanziarla sia contestato, ma è ragionevole sostenerne l’esistenza. Pertanto, presupposto di esso è la mera ragione del credito e non già la sua effettiva esistenza, circostanza questa che ne amplia la sfera di utilizzabilità, garantendo al concessionario un efficace ed agevole strumento di recupero del credito con indiscutibile vantaggio economico per l’Ente creditore.